Processo penale telematico applicazione pratica (copy)
La disquisizione insorta – alla luce dell’obbligo di deposito telematico di atti e documenti come modalità obbligatoria e non più alternativa dinanzi agli uffici giudiziari indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 206/2024, in vigore del 1° gennaio 2025 – circa la modalità di deposito e di acquisizione di atti, memorie e documenti prodotti dalle parti in udienza va risolta nei seguenti termini.
Nel rispetto della gerarchia delle fonti del diritto, l’art. 111 bis c.p.p. ( norna di rango primario introdotta col d.lgs. n. 150/2022) prevede al 3° comma che:”La disposizione di cui al 1° comma (il deposito con modalità telematiche) non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
Nella locuzione” per specifiche esigenze processuali” rientrano gli atti che il codice di procedura penale prevede che possano e debbano essere acquisiti in udienza.
Il richiamo va all’art. 78 c.p.p. che prevede, in alternativa alla possibilità della costituzione di parte civile fuori udienza, la presentazione della costituzione di parte civile in udienza.
Ed ancora, all’acquisizione al fascicolo dibattimentale di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., alla cui richiesta di parte deve seguire l’ordinanza del Giudice di accoglimento della stessa; all’acquisizione di un verbale di s.i.t. ai sensi dell’art. 493 3° comma c.p.p.
Oltretutto, l’acquisizione in udienza di detti atti e documenti non costituisce una mera possibilità, ma è la modalità obbligatoriamente esclusiva.Invero, posto che le prove documentali richiedono una preventiva e non successiva ordinanza ammissiva del giudice, costituirebbe causa di slealtà processuale la condotta di una parte che dovesse depositare prima, telematicamente, detti atti prima che il giudice li abbia ammessi.
Ciò detto, sovviene l’ulteriore quesito:” A chi spetta la digitalizzazione ed il deposito nel portale digitale telematico degli atti cartacei depositati dalle parti in udienza?”.
La risposta è pervenuta dal Ministero della Giustizia con la nota del 20.01.2025 del Capo Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Giustizia che ha ribadito che per gli atti depositati in udienza è compito dell’ausiliario del Giudice digitalizzare l’atto e depositarlo nel fascicolo telematico.