Processo penale telematico applicazione pratica (copy)

La disquisizione insorta – alla luce dell’obbligo di deposito telematico di atti e documenti come modalità obbligatoria e non più alternativa dinanzi agli uffici giudiziari indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 206/2024, in vigore del 1° gennaio 2025 – circa la modalità di deposito e di acquisizione di atti, memorie e documenti prodotti dalle parti in udienza va risolta nei seguenti termini.

Nel rispetto della gerarchia delle fonti del diritto, l’art. 111 bis c.p.p. ( norna di rango primario introdotta col d.lgs. n. 150/2022) prevede al 3° comma che:”La disposizione di cui al 1° comma (il deposito con modalità telematiche) non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
Nella locuzione” per specifiche esigenze processuali” rientrano gli atti che il codice di procedura penale prevede che possano e debbano essere acquisiti in udienza.
Il richiamo va all’art. 78 c.p.p. che prevede, in alternativa alla possibilità della costituzione di parte civile fuori udienza, la presentazione della costituzione di parte civile in udienza.
Ed ancora, all’acquisizione al fascicolo dibattimentale di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., alla cui richiesta di parte deve seguire l’ordinanza del Giudice di accoglimento della stessa; all’acquisizione di un verbale di s.i.t. ai sensi dell’art. 493 3° comma c.p.p.
Oltretutto, l’acquisizione in udienza di detti atti e documenti non costituisce una mera possibilità, ma è la modalità obbligatoriamente esclusiva.Invero, posto che le prove documentali richiedono una preventiva e non successiva ordinanza ammissiva del giudice, costituirebbe causa di slealtà processuale la condotta di una parte che dovesse depositare prima, telematicamente, detti atti prima che il giudice li abbia ammessi.

Ciò detto, sovviene l’ulteriore quesito:” A chi spetta la digitalizzazione ed il deposito nel portale digitale telematico degli atti cartacei depositati dalle parti in udienza?”.
La risposta è pervenuta dal Ministero della Giustizia con la nota del 20.01.2025 del Capo Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Giustizia che ha ribadito che per gli atti depositati in udienza è compito dell’ausiliario del Giudice digitalizzare l’atto e depositarlo nel fascicolo telematico.

Emergenza

Emergenza Covid-19 sospesa quasi tutta l’attività giudiziaria.

Col decreto legge n. 18 del 17.03.2020, art. 83, il periodo di sospensione dell’attività giudiziaria è stato esteso fino al 15 aprile 2020.

Inoltre, è stato espressamente previsto, diversamente da quanto contenuto nel precedente decreto, che per detto periodo è sospeso anche il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

E’ reato trasportare irregolarmente all’estero opere di interesse artistico e può costare il carcere

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza n. 17116 del 30.01.2018 depositata il 17 aprile 2018, ha ritenuto che basta agire con la consapevolezza di trasportare all’estero opere di interesse artistico senza acer conseguito la licenza all’esportazione, indipendentemente dai motivi, per consumare il reato di cui all’art. 174 del d.lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).

la costituzione di parte civile del sostituto processuale

Le Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 12213/2018, hanno enunciato al seguente principio di diritto:”Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione”.

Giudizio abbreviato relativo ai reati contravvenzionali

Lo sconto di pena della metà,  previsto  dalla legge n. 103/2017 per la scelta del rito abbreviato  per i  reati contravvenzionali,  si applica, secondo il principio di diritto statuito dalla sentenza n. 832 della Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, anche a tutti i  procedimenti che all’entrata in vigore della suddetta novella legislativa non si sono ancora definiti con sentenza irrevocabile.