la costituzione di parte civile del sostituto processuale
Le Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 12213/2018, hanno enunciato al seguente principio di diritto:”Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione”.