Emergenza

Emergenza Covid-19 sospesa quasi tutta l’attività giudiziaria.

Col decreto legge n. 18 del 17.03.2020, art. 83, il periodo di sospensione dell’attività giudiziaria è stato esteso fino al 15 aprile 2020.

Inoltre, è stato espressamente previsto, diversamente da quanto contenuto nel precedente decreto, che per detto periodo è sospeso anche il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.